I Comuni hanno il compito di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare, tra cui la petizione (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 1).
La petizione è infatti uno degli strumenti di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano, insieme al referendum e all’iniziativa legislativa popolare.
Nello statuto di ciascun Comune devono quindi essere previste (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 3):
- forme di consultazione della popolazione, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati per promuovere interventi e migliorare la tutela di interessi collettivi
- le garanzie che la pubblica amministrazione esamini tempestivamente queste iniziative popolari.
In Comune di Lodi …
Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Comune:
- tutti i cittadini lodigiani, i cittadini dell’Unione Europea, gli stranieri regolarmente soggiornanti a Lodi hanno facoltà, in modo singolo o associato, di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi
- esse debbono contenere in modo chiaro la questione posta o la soluzione proposta, la sottoscrizione dei presentatori, con firme autenticate a termini di regolamento sulla partecipazione pena l'inammissibilità, il recapito almeno del primo firmatario
- l'Amministrazione ha quarantacinque giorni di tempo, dalla data di presentazione al protocollo, per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
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Sezioni: Segreteria generale
Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 10:04.04