
La TARI (tassa sui rifiuti) rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed ha sostituito la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme per l'applicazione del tributo nonché le relative tariffe.
Approfondimenti
Il tributo è dovuto:
- da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani
- da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
I cittadini non sono tenuti ad effettuare il calcolo. È il Comune che calcola l’ammontare della tassa e invia al contribuente l’avviso di pagamento.
La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la TARI viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, salvo intervenute variazioni.
Per le nuove dichiarazioni dovrà essere indicata la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o tossici non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
La superficie di riferimento ai fini TARI non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340).
Le tariffe della TARI sono calcolate dal Comune sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A loro volta ciascuna delle categorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Calcolare la TARI per una utenza domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Le detrazioni e agevolazioni dipendono dal Comune, che può prevedere alcune detrazioni e agevolazioni in caso di abitazioni o locali adibiti ad uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo. Può anche esonerare i soggetti con redditi particolarmente bassi.
La detrazione TARI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l’immobile come abitazione principale.
In Comune di Lodi …
Le dichiarazioni TARI dovranno essere presentate esclusivamente tramite:
- Sportello telematico
- PEC comunedilodi@legalmail.it
- Raccomandata
- Consegna diretta all'Ufficio Protocollo.
Tutte le dichiarazioni/istanze pervenute tramite email ordinaria saranno respinte.
L'indirizzo di posta elettronica ordinaria tributi@comune.lodi.it potrà essere utilizzato solo per richiesta di informazioni o chiarimenti